Con la sentenza n. 15 del 4 febbraio 2020 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che, al fine dell’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo da parte di avvocati di enti pubblici, sono necessari tre requisiti imprescindibili:
- deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma;
- colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente;
- la destinazione del dipendente avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento.
A tali principi poi, precisa il CNF, si aggiungono le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale.