Con l’ordinanza n. 20660 del 29.09.2020 la Corte di Cassazione ci avverte delle gravi conseguenze derivanti dalla mancata riproposizione dei motivi di impugnazione implicitamente rigettati in primo grado.
Bisogna porre attenzione al fatto che nonostante il giudizio di primo grado possa essere risultato favorevole in accoglimento di alcuni motivi di ricorso, abbia implicitamente respinto, ovvero non motivando espressamente, altri motivi di ricorso.
Ai sensi dell’art. 56, d.lgs. 546/1992, infatti, le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della CTP che non sono specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Nel caso di specie la CTR aveva affermato l’invalidità degli avvisi di accertamento per vizio motivazionale, eccezione però implicitamente rigettata dalla CTP e non riproposta dalla società contribuente in grado di appello, in quanto non costituitasi.
La Corte di Cassazione rileva che i primi giudici avevano accolto nel merito il ricorso, affermando l’assorbimento degli altri motivi, tar cui quello relativo al vizio motivazionale.
Pacifico che l’eccezione de qua non era stata dunque accolta, per evitare la "presunzione di rinuncia" di cui all’art. 56, d.lgs. 546/1992 la ricorrente di primo grado avrebbe dovuto riproporla in grado di appello.
Ciò non è avvenuto, poiché la società contribuente non si è costituita nel giudizio avanti alla CTR, sicchè va dato seguito al seguente principio di diritto: «Nel processo tributario, l’art. 346 cod. proc. civ., riprodotto, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dall’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui le questioni ed eccezioni dell’appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si sia costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di ricorso o di impugnazione».
La sentenza della CTR viene quindi cassata in quanto ha accolto un motivo di impugnazione da intendersi rinunciato.
Attenzione quindi a non riproporre quale eccezione o motivo di appello incidentale le questioni non trattate in primo grado.
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