In tema di preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio della sospensione del pagamento di cui all’art. 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell’acquisto programmato con il preliminare, sì che non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, possa rifiutare la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale dell’eccezione di inadempimento, se ne ricorrono gli estremi.
Fonte: CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza, 12-12-2019, n. 32694 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.