Con la Risposta n. 395 del 23 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’imponibilità o meno delle somme riconosciute da un ente di previdenza ai propri iscritti, come forma di sostegno a fronte dell’oggettiva condizione patologica e/o di isolamento a seguito del contagio da Covid-19.
Dopo aver preso in esame la normativa e prassi di riferimento, ed in particolare la Circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, l’Agenzia Entrate chiarisce che l’"indennità assistenziale straordinaria Covid-19" che l’Ente previdenziale eroga una tantum ai propri iscritti in presenza di uno stato di bisogno derivante dal contagio da Covid-19 non rileva sotto il profilo fiscale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, in quanto non riconducibile ad alcuna categoria di reddito.