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Sanzione disciplinare e diritto di difesa lavoratore: dopo le giustificazioni scritte è possibile un “ripensamento”?

Data di pubblicazione: 24 Settembre 2020

Al lavoratore destinatario di una contestazione disciplinare deve essere riconosciuta la possibilità di piena esplicazione del diritto di difesa e, quindi, anche la possibilità, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, di maturare "un ripensamento" circa la maggiore adeguatezza difensiva della rappresentazione (anche) orale degli elementi di discolpa.
Al datore di lavoro è invece precluso ogni sindacato, anche sotto il profilo della conformità e correttezza a buona fede, sulla condotta del dipendente con riferimento alla necessità o opportunità della richiesta di integrazione difensiva, essendo la relativa valutazione rimessa in via esclusiva al lavoratore.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella recente Sentenza n. 19846 del 22 settembre 2020.

Fonte: http://www.cortedicassazione.it

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