L’articolo 25 del Decreto “Rilancio” (DL 19 maggio 2020, n. 34) ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il comma 2 del suddetto articolo esclude dal beneficio alcuni soggetti, tra cui i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Con la Risposta n. 377 del 18 settembre l’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato le circolari esplicative n. 15/2020 e n. 22/2020, ha ricordato che con la circolare n. 22/E del 2020, in riferimento agli “Studi associati composti da professionisti iscritti alle casse di Previdenza”, è stato affermato che “Come chiarito nella circolare 15/E del 2020, non sono inclusi tra i fruitori del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 del 10 febbraio 1996, n. 103. Ne consegue che, gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi”.
Le associazioni tra professionisti, dunque, come quella oggetto dell’interpello, restano escluse dal contributo a fondo perduto.