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Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari: la scadenza al 30 settembre

Data di pubblicazione: 21 Settembre 2020

L’articolo 186 del Decreto Rilancio ha modificato l’articolo 57-bis del d.l. n. 50/2017 rafforzando il credito d’imposta conosciuto come “Bonus pubblicità”.

Per il 2020 è attribuito alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, un credito d’imposta, pari al 50% del valore degli investimenti effettuati (originariamente previsto nella misura del 30% ). Il credito d’imposta è riconosciuto sul complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 (precedentemente era solo sugli investimenti incrementali).

Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di prenotazione per l’accesso al credito può essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2020; restano comunque valide quelle già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020.

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:

  • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato
  • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e, per l’anno 2020, di cui all’articolo di cui all’articolo 57-bis, comma 1-ter, del D.L. n. 50 del 2017.

Studio Mario Rossi e Associati

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