Una società produttrice di cosmetici chiede se i saponi liquidi cosmetici e i gel cosmetici igienizzanti possano rientrare nella categoria dei "detergenti disinfettanti mani" per i quali l’art. 124 del "Decreto Rilancio" prevede, per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e, per le cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, l’aliquota IVA ridotta del 5%.
Con la Risposta n. 370 del 17 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, considerando la finalità generale di tutela della salute pubblica sottesa all’articolo 124, l’agevolazione in commento non è applicabile nei confronti di beni con finalità di cosmesi, quali quelli citati dall’Istante, ma solo di quelli, riconducibili in tale voce, che siano addizionati con disinfettanti.
I "disinfettanti", infatti, come stabilito dall’Istituto Superiore di Sanità, sono quei prodotti formulati per diminuire drasticamente la presenza di batteri, funghi e/o virus, i quali non sono di libera vendita come i detergenti, ma sono soggetti a una procedura autorizzativa armonizzata a livello nazionale per la messa a disposizione sul mercato (Presidi Medico Chirurgici, o PMC ex D.P.R. 392 del 6/10/1998).