Con l’ordinanza n. 18777 pubblicata il 10.09.2020 la Corte di Cassazione conferma il consolidato principio secondo cui la richiesta di conferma integrale della pretesa impositiva da parte dell’Ente impositore, consente al giudice, senza incorrere in ultrapetizione, di accogliere anche solo parzialmente la domanda, riducendo anziché confermare integralmente la pretesa impositiva dell’Ufficio.
La natura di impugnazione-merito del processo tributario impone al giudice, richiesto di un esame sostanziale dell’atto tributario, di verificare se esso sia fondato anche solo in misura parziale.
In tal senso la Corte di Cassazione ha affermato che il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Sez. 5, Sentenza n. 13294 del 28/06/2016).
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