La legge 17 luglio 2020, n. 77 ha esteso al 31 agosto 2020 il periodo di fruizione del congedo Covid-19 da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Con la circolare del 3 settembre 2020, n.99 l’Inps fornisce informazioni in relazione alle modifiche apportate dalla legge 77/2020 alla precedente normativa, oltre ad istruzioni amministrative in merito al diritto alla fruizione del congedo Covid-19 e dei permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992.
In particolare, il congedo deve essere fruito in modalità alternata tra i genitori lavoratori conviventi, per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.
In alternativa al congedo è prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o servizi integrativi dell’infanzia, nelle modalità e secondo le istouzioni fornite dall’Istituto, da ultimo, con la circolare INPS 17 giugno 2020, n.73.
Nella Circolare, inoltre, viene precisata la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria, che può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata.