Il patto di famiglia è uno strumento utilizzato per “passare”, con certe garanzie successorie, l’azienda e/o le partecipazioni ad uno o più figli, non al coniuge, tacitando gli altri eredi legittimari (coniuge ed altri figli) con delle assegnazioni, in assenza di una eventuale esplicita rinuncia, non tassata.
La liquidazione agli eredi legittimari spetta al figlio assegnatario.
Può questi essere sostituito dal disponente, richiamandosi anche alla relazione al disegno di legge, che appunto così anche prevedeva?
Ove questo fosse ritenuto possibile, è evidente che si pone la problematica della valutazione dell’azienda e/o delle azioni o quote societarie . Questa, ai fini del patto famiglia, deve avere come riferimento la data della stipula dello stesso patto di famiglia. Se la liquidazione è effettuata dal disponente, si potranno porre evidenti problemi all’apertura della successione.
Infatti dapprima si dovrà determinare il valore dei beni oggetto della liquidazione (azienda e/o partecipazioni), dopodiché si dovranno calcolare le correlate quote spettanti ai legittimari per legge ed infine determinare le modalità di liquidazione (denaro e/o natura).
Da non sottovalutare anche l’aspetto temporale. Il legittimario assegnatario viene, di norma, in possesso dell’azienda (in tutto o in parte) dal momento della stipulazione del patto, salvo accordi diversi; gli altri eredi potrebbero trovarsi nella condizione di dover attendere. Al di là dell’aspetto garanzie, è evidente che potrebbero crearsi situazioni non sostenibili, proprio per impossibilità pratica di raffrontare valori temporali molto diversi tra loro, e con rendimento differito dei quali non si è tenuto conto, salvo esplicito accordo in tal senso. Troppa diseguaglianza per i legittimari non assegnatari.
Se la compensazione è effettuata dal disponente stesso si ha il cosiddetto patto verticale, opposto allo schema orizzontale nel quale l’imprenditore attribuisce l’azienda o le partecipazioni ad un discendente e spetterà poi a quest’ultimo a compensare i legittimari. In definitiva, nel patto verticale l’imprenditore assegna l’azienda o le partecipazioni societarie ad un discendente e provvede a liquidare gli altri ; caso, da taluno ritenuto non corretto, e che può dare origine a problematiche di assegnazione agli eredi.
Una volta stabilito il valore dell’impresa, valore che appunto si considera quale parametro per la liquidazione della legittima spettante ai non assegnatari, al momento della stipula del patto di famiglia, i mutamenti di valore dell’azienda successivamente intervenuti non potranno ovviamente acquisire rilievo alcuno.
La base di calcolo è coincidente con la massa patrimoniale costituita dai soli beni alienati tramite il patto e il valore della massa è da intendersi ancorato, anche nei confronti di legittimari sopravvenuti, alla valutazione effettuata dai contraenti al momento della stipula del patto stesso.
E questo mal si concilia, ovviamente, con ipotesi di future azioni di riduzione, essendo necessariamente diversa la base di riferimento temporale.