Con nota n. 4344 del 19.05.2020 la Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti dagli enti beneficiari del cinque per mille, ha fornito chiarimenti in riferimento alla possibilità di prorogare il termine entro cui possono essere svolte le attività finanziate con i fondi del cinque per mille e, conseguentemente, di prorogare il termine entro il quale deve essere assolto il relativo obbligo di rendicontazione degli importi accreditati durante l’anno solare 2019 e circa la possibilità di destinare le somme percepite a titolo di cinque per mille per attività finalizzate a far fronte all’emergenza sanitaria in corso o al sostegno di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che operino per il contenimento e la gestione della suddetta emergenza.
In riferimento al primo quesito la nota ha specificato che, ai sensi dell’art. 35 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, è possibile svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l’anno finanziario 2017 entro la data del 31 ottobre 2020, termine fissato per l’approvazione dei bilanci delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale di cui all’articolo 10 del d.lgs. 460/1997 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano qualora la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, in deroga ad ogni altra disposizione statutaria.
Per quanto attiene alla seconda questione ha chiarito che per il solo anno 2020, il termine per la redazione del rendiconto delle somme percepite a titolo di cinque per mille è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle stesse; quindi, come ribadito dalla stessa nota al paragrafo 3 la novella legislativa attribuisce agli enti del Terzo settore la facoltà sia di beneficiare di un più ampio margine temporale per l’utilizzo delle somme percepite a titolo di cinque per mille sia per la loro rendicontazione.
I motivi di tali disposizioni sono riconducibili sia al fatto che i termini ordinari sarebbero ricaduti nel periodo emergenziale rendendo complesso se non ostativo onorare tali scadenze e sia per concedere agli enti beneficiari delle somme di estendere il bacino delle attività finanziate, concedendo un più ampio margine temporale di operatività ed includendo quelle attività rese obbligatorie ed indispensabili dall’emergenza sanitaria ai fini del contenimento e della gestione del virus, a condizione però che tali spese siano strettamente riconducibili ad attività rientranti nell’oggetto sociale e coerenti con le proprie finalità statutarie, l’emergenza sanitaria cioè non può giustificare il sostenimento di spese che non rientrino nelle previsioni statutarie.
La nota prosegue rammentando che i termini ordinari per l’assolvimento degli obblighi rendicontativi sono fissati in dodici mesi dalla data di percezione del contributo, pertanto, considerando che il cinque per mille riferito all’anno finanziario 2017 è stato percepito dalla maggior parte degli enti del Terzo Settore in data 11/07/2019, per gli importi pari o superiori a € 500.000,00, e in data 07/08/2019, per gli altri importi, il termine ultimo entro il quale si sarebbero dovute utilizzare le risorse del cinque per mille e quindi per predisporne la relativa rendicontazione sarebbe stato rispettivamente il 10.7.2020 o il 6.8.2020; tale termine, per effetto della proroga di cui sopra, è posposto al 31 ottobre 2020.
Il MISE precisa inoltre che la proroga è da ritenersi valida anche per le somme percepite nel corso del 2019 ma imputate ad anni finanziari antecedenti il 2017 per i quali la scadenza del termine di utilizzo non sia anteriore al 31 gennaio 2020 (termine iniziale del periodo emergenziale dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020). Dal nuovo termine così prorogato decorrono altresì i 30 giorni previsti dall’articolo 12, comma 3 del citato D.P.C.M. 23.04.2010 entro i quali i soggetti destinatari di importi pari o superiori ad € 20.000,00 sono tenuti ad adempiere all’obbligo di trasmissione del rendiconto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese.