Con il provvedimento del 4 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate disciplina i criteri e le modalità per l’esercizio, presso l’Agenzia stessa, dei seguenti tre tipi di accesso:
- accesso documentale;
- accesso civico semplice;
- accesso civico generalizzato.
L’accesso, viene chiarito nel documento, si esercita relativamente ai dati e ai documenti formati o detenuti dall’Agenzia al momento della richiesta e l’Agenzia non è tenuta ad elaborare dati in proprio possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Nel provvedimento vengono inoltre definiti i soggetti legittimati a presentare la richiesta e i casi di esclusione o diniego.