Le modifiche apportate dai Bilanci per il 2018 e il 2019 sono costituzionalmente legittime. Ai fini della tassazione, è giusto prescindere dagli elementi extratestuali collegati al documento principale.
Con la sentenza n. 158/2020 la Corte costituzionale ha affermato il principio che, salvo i casi espressamente stabiliti dal testo unico in materia di imposta di registro, l’imposizione risulta essere sempre circoscritta agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza che possano essere svolte indagini sugli effetti ulteriori.