È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 354 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice d’appello debba rimettere la causa al primo giudice se è mancato il contraddittorio oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, in riferimento agli art. 3, 24, 111 e, in relazione all’art. 6 Cedu, 117, 1° comma, Cost.
Fonte: CORTE COSTITUZIONALE; sentenza, 26-03-2020, n. 58 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.