Con la sentenza n. 142 del 08.07.2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, nella parte in cui differisce di cinque anni l’efficacia dell’estinzione delle società cancellate dal registro delle imprese con riguardo ai soli rapporti con l’amministrazione finanziaria.
La Corte ritiene che tale disposizione di favore non è incostituzionale perché consente la stabilizzazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, potendo quest’ultima effettuare le attività di controllo e di accertamento negli ordinari termini previsti dalla disciplina tributaria, nonché notificare i relativi atti direttamente all’originario debitore.
Non vi è inoltre un’ingiustificata disparità di trattamento, rispetto agli altri creditori sociali, non essendo configurabile una piena equiparazione fra le obbligazioni pecuniarie di diritto comune e quelle tributarie.
Per il testo integrale clicca qui.