Nessun vizio di motivazione per la sentenza che esplicita le ragioni della decisione e conferma la legittimità della cartella, fondata su elementi idonei a provare un’organizzazione autonoma.
Deve l’Irap l’avvocato che, oltre a esercitare l’attività in proprio, risulta “partner” e non “associato” di un’associazione professionale, e che usufruisce dei servizi amministrativi forniti dalla srl da lui partecipata, sopportandone i relativi costi. Lo ha affermato la Cassazione nell’ordinanza n. 8704 dell’11 maggio 2020.