E’ inesistente e non solo nulla la notifica dell’intimazione di pagamento eseguita attraverso posta elettronica certificata ad un indirizzo per il quale non risulti l’autorizzazione a ricevere le notifiche da parte del contribuente. La circostanza che quest’ultimo abbia conservato l’indirizzo PEC attivato al tempo in cui esercitava la libera professione è irrilevante qualora la partita IVA risulti ormai cessata.
La CTR Piemonte con la sentenza del 05.02.2020 n.177, condividendo le conclusioni del giudice di prime cure, ha così respinto l’appello proposto dall’Ufficio. Spiegano i giudici che, nel caso in esame, nei confronti del contribuente, non più residente in Italia e regolarmente iscritto all’AIRE, trova applicazione la normativa relativa alle notifiche a persone non residenti nel territorio dello Stato italiano.
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