Relativamente all’erogazione del contributo a fondo perduto l’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni, ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva.
Sono inoltre effettuati, indipendentemente dall’importo del contributo erogato, specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante l’Agenzia procede alle attività di recupero del contributo.
Coloro che abbiano percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, possono regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).
Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione.
Con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo a fondo perduto.
Sanzioni
Qualora il contributo erogato sia in tutto o in parte non spettante, si applicano:
- la sanzione dal 100 al 200 per cento prevista all’art. 13 comma 5 del DLgs 471/1997
- la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni prevista all’art. 316-ter del Codice Penale.
Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla regolarità antimafia mendace o incompleta, si applicano:
- la pena della reclusione da 2 a 6 anni
- la confisca di beni e denaro prevista all’art. 322-ter del Codice Penale.