Il datore di lavoro che abbia adempiuto a tutte le prescrizioni in materia di prevenzione del contagio da Covid-19 non è escluso dal rischio di essere sottoposto a un procedimento penale. La norma contenuta nel Decreto Liquidità, infatti, contiene soltanto una generica affermazione di principio, non prevedendo invece un meccanismo "metta al riparo il datore di lavoro". Si è infatti scelta una "formula di compromesso – anche lessicale – che non garantisce al datore di lavoro virtuoso una tutela a tenuta stagna perfetta".
Questa la denuncia dei Consulenti del Lavoro, secondo i quali sono due le questioni che ancora rimangono irrisolte, nonostante l’intervento legislativo:
- quella secondo cui nei confronti del datore di lavoro dovrà comunque essere instaurato un procedimento penale allo scopo di accertare se questi abbia correttamente adottato le misure racchiuse nei Protocolli;
- quella secondo cui il datore di lavoro, sebbene abbia adempiuto alle prescrizioni, sarà in ogni caso destinatario di una imputazione (cd. “provvisoria”).
La norma non parla, infatti, di “esenzione da responsabilità”, di “non punibilità” o di “improcedibilità”, ed a tale mancanza non può porsi rimedio con il rinvio al contenuto dell’ultima circolare Inail in materia (n. 22/2020), considerato il valore meramente interpretativo della stessa.
Con un quadro normativo così incompleto, prosegue la Fondazione Studi, l’intervento del Giudice sarà ancora più necessario e ciò dimostra, appunto, che non è stato affrontato e risolto il problema posto all’inizio.