È stato finalmente pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il DM 29 maggio 2020 che definisce i criteri per l’erogazione dell’indennità di 600 euro per il mese di aprile ai professionisti iscritti alle Casse.
Per i professionisti già beneficiari dell’indennità di marzo il bonus per aprile sarà erogato in automatico dalla medesima Cassa. Per questi soggetti, quindi, valgono implicitamente le condizioni di fruibilità definite dal DM 28 marzo 2020, che relativamente ai limiti reddituali fa riferimento al reddito complessivo 2018 non superiore a 35.000 euro, oppure compreso tra 35.000 e 50.000 euro con chiusura dell’attività o con riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019.
Per i medesimi professionisti, inoltre, l’art. 34 del DL 23/2020 (“liquidità”) subordinava la spettanza dell’indennità all’iscrizione esclusiva alla Cassa previdenziale, requisito che è stato abrogato dall’art. 78 del DL 34/2020 (“Rilancio”).
Si ricordano i requisiti di accesso all’indennità:
- essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito che risultino non cumulabili con la presente indennità;
- non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- aver conseguito nell’anno d’imposta 2018 un reddito professionale non superiore agli importi di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) e b) del DM 28 marzo 2020 (sopra indicati) oppure, in caso di iscrizione all’ente previdenziale privato nel corso del 2019 e del 2020, aver conseguito redditi professionali non superiori ai medesimi importi;
- aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 o aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019 (fatta eccezione per i professionisti iscritti alle Casse nel corso del 2019 e del 2020), ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, aver subito limitazioni dell’attività.
Il nuovo decreto interministeriale fa riferimento, ai fini del computo dei limiti di reddito, al “reddito professionale”.
Per il mese di aprile sono tenuti alla presentazione della domanda anche i professionisti esclusi dall’indennità di marzo a causa dell’assenza dell’iscrizione esclusiva all’ente previdenziale privato, a patto che gli stessi risultino non titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato.