Con l’Ordinanza n. 7908 del 17 aprile 2020 la Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, si è espressa in merito al trattamento impositivo, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, in caso di cessione di beni strumentali non ultimati a società di leasing, ed ha ribadito il principio secondo il quale "Le cessioni di beni strumentali non ultimati, ove avvengono nell’ambito del circuito produttivo, sono soggette ad IVA, non ricadendo nell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 8 ter, del 4 d.P.R. n. 633 del 1972 e, conseguentemente, ad imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 1 bis della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990, mentre, se sono poste in essere a favore del consumatore finale, il quale provveda alla ultimazione dei lavori tramite contratto di appalto, sono sottoposte ad imposte di registro".