L’art. 24 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede che non sia dovuto il versamento del saldo IRAP relativo al 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP relativo al 2020. Resta però dovuto il versamento dell’acconto riferito al 2019.
La Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti ha pubblicato il documento Considerazioni in merito al trattamento contabile della cancellazione del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 per valutare l’esercizio di competenza di questa “insussistenza di passivo”.
In sintesi possiamo concludere che:
- le società di capitali che, alla data del 19 maggio 2020 (entrata in vigore del Decreto Rilancio), avevano già approvato il bilancio 2019 non potranno fare altro che rilevare, nell’esercizio 2020, una insussistenza di passivo pari al debito per il saldo IRAP 2019 accantonato nel 2019 ma successivamente risultato non dovuto;
- le società che, alla data del 19 maggio 2020, non avessero invece ancora approvato il bilancio, dovrebbero rilevare l’IRAP di competenza del bilancio dell’esercizio 2019 al netto del saldo non dovuto.
Nei casi in cui alla data del 19 maggio 2020 risultasse già approvato il progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo ma lo stesso non fosse ancora stato sottoposto all’esame dell’assemblea dei soci, si renderà opportuno modificare il progetto di bilancio, ma solo se l’effetto della rettifica si rilevasse significativo.