Con la Risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”).
Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:
- “REDT” denominato “Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”;
- “RECT” denominato “Cittadini stranieri – contributo forfettario 130 euro – art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020”.
Ricordiamo che il citato articolo consente ai datori di lavoro di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri.
Lo stesso articolo, al comma 2, consente ai cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di presentare istanza per richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata sei mesi dalla presentazione della richiesta.
Le istanze devono essere presentate previo pagamento di un contributo forfettario dell’importo di 500 euro per ciascun lavoratore regolarizzato e di 130 euro per l’istanza dei cittadini stranieri (l’importo non comprende i costi di cui al comma 16, che restano comunque a carico dell’interessato).