Il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all’art. 112 d.p.r. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, 2° comma, stesso d.p.r., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore; ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione, previsti dall’art. 111, 3° comma, d.p.r. n. 1124 del 1965, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.
Fonte: Corte di Cassazione; sezioni unite civili; sentenza, 07-05-2019, n. 11928 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.