In merito ai criteri di riferimento per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità la Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, con l’ordinanza n. 9044 del 15 maggio 2020 ha precisato che, in materia di invalidità pensionabile, la I. n. 222 del 1984 ha adottato come criterio di riferimento, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118 per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato.