Al fine di permettere la riapertura delle attività degli esercizi pubblici il comma 1 dell’Art. 187-bis del cosiddetto "Decreto Rilancio" ha esonerato dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio (art. 5 della legge n. 287 del 1991) titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, a partire dal 1 maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020.
Il comma 2 del citato articolo prevede anche che le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse debbano essere presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria e senza pagare l’imposta di bollo.
Il comma 3, invece, prevede che, al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non sia subordinata alle autorizzazioni.