In considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Art. 27 del Decreto “Rilancio” prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.
Sono escluse dal beneficio le banche e gli altri enti e società finanziari nonché le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.
Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.