Con la Risposta n. 126 dell’8 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in merito alla corretta modalità di cessione dei crediti d’imposta “ecobonus” e “sismabonus” acquisiti a seguito dell’esecuzione di lavori per i condomini.
Il quesito posto all’Agenzia ha riguardato, in particolare, una società che ha stipulato due contratti con i condomini: con il primo fornisce energia, progetta e realizza interventi strutturali e dell’involucro edilizio degli edifici che comportano un miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia, e con il secondo realizza interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico su parti comuni di edifici condominiali.
Nella risposta le Entrate chiariscono che è possibile cedere il credito d’imposta ricevuto anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili.
Inoltre, è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione, fermo restando che il cessionario (ovvero i cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo l’originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.
Resta fermo, chiarisce infine l’Agezia Entrate, che il cessionario della società istante (ovvero i diversi cessionari, in caso di cessione parziale del credito a soggetti diversi) non potrà ulteriormente cedere il credito a soggetti terzi.