Con la Circolare n. 11 del 6 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti ai quesiti pervenuti da associazioni di categoria e professionisti relativi all’applicazione delle disposizioni fiscali previste dal “Decreto Cura Italia” (DL 17 marzo 2020, n. 18) e dal “Decreto Liquidità” (DL 8 aprile 2020, n. 23).
In merito alle sospensioni varate per adempimenti e procedimenti previste dai due decreti le Entrate chiariscono, ad esempio, che sono spostati al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell’ “esterometro” del primo trimestre 2020.
Si spostano al 30 giugno anche:
- la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni, che era prevista per il 31 maggio;
- il controllo periodico del repertorio dei notai;
- la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell’imposta sui finanziamenti (articolo 20 DPR n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia.
Viene invece sospeso l’obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 DPR n. 131/1986).
Clicca qui per leggere la Circolare.