Con l’Ordinanza n. 8358 del 29 aprile 2020 la Corte di cassazione, Sezione II Civile, ha espresso il principio di diritto secondo cui "solo ove il giudice del merito accerti tale circostanza tramite l’esame dello statuto dell’associazione, può riconoscersi in capo a quest’ultima la titolarità dei crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente, dato che il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi".