In una FAQ pubblicata sul proprio portale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce in tema di obblighi per l’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Ministero, in particolare, informa che, in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento volte a evitare e prevenire il contagio da COVID-19, la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l’obbligo di completare l’aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.
Il Ministero del Lavoro ritiene inoltre ammissibile in via temporanea, sempre alla luce dell’esigenza del contenimento delle attività legate all’emergenza in atto, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).