Non è possibile portare in detrazione l’Iva addebitata quando le spese sostenute per la ristrutturazione e l’ammodernamento riguardano immobili a destinazione abitativa.
Il trattamento fiscale delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili strumentali all’attività del professionista prevede che i costi incrementativi del cespite immobiliare sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risultante all’inizio del periodo di imposta. Ai fini Iva, poi, è escluso che possa essere portata in detrazione l’Iva addebitata quando l’operazione sia relativa a fabbricati a destinazione abitativa.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 7226 del 13 marzo 2020, ha chiarito i criteri di deducibilità e detrazione relativamente ai costi di manutenzione di immobili locati da un professionista.