Il D.L. n. 23/2020 (cosiddetto “Decreto Liquidità”) ha esteso a tutte le imprese e ai professionisti la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Con l’approfondimento “Decreto liquidità: beneficiari e condizioni per la sospensione dei versamenti” del 21 aprile scorso la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza in particolare quanto previsto dall’art.18 del decreto (“Sospensione di versamenti tributari e contributivi”), alla luce di quanto integrato dalla circolare n.9/E dell’Agenzia delle Entrate, chiarendo in particolare i soggetti interessati dal provvedimento, l’ambito applicativo, le condizioni necessarie al godimento della misura e fornendo uno schema sintetico dei criteri stabiliti e delle criticità emerse dall’interpretazione degli stessi.