La Corte di Cassazione, Sez. 3 Penale, con la sentenza n. 9417 del 14 gennaio 2020 si è espressa in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed ha ribadito che, tale obbligo, incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità.
"Il fatto che il contribuente (la persona giuridica nel caso di specie) possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione", precisa ancora la Cassazione, "non vale a trasferire su queste ultime l’obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente il quale, in caso di trasmissione telematica della dichiarazione, è comunque obbligato alla conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione (art. 1, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1998).
La legge tributaria considera come personale il relativo dovere e il fatto di aver affidato al commercialista ovvero ad un consulente fiscale l’incarico di compilare la dichiarazione, non può esonerare la responsabilita? di colui in capo al quale, la legge, impone un obbligo non delegabile di presentazione della dichiarazione previamente sottoscritta dal soggetto indicato dalla legge come quello obbligato".