Il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (cosiddetto “Decreto liquidità”) ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.
L’art. 10, in particolare, che contiene disposizioni in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, impedisce di fatto di dichiarare lo stato di crisi di un’azienda fino alla fine dell’emergenza. Dunque, durante tale periodo non sarà permesso alle aziende di avviare un procedimento finalizzato all’apertura del fallimento o di dichiarare lo stato di insolvenza.
Riportiamo di seguito il testo dell’art. 10 del decreto:
1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270) depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all’art. 15, comma ottavo, del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.
3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.