La Corte di Cassazione, Sez. 6 Civile, con l’Ordinanza n. 4889 del 24 febbraio 2020 ha affermato il principio di diritto secondo cui l’esistenza del diritto di abitazione di uno dei condividenti su uno dei beni comuni non costituisce criterio di preferenza ai fini dell’eventuale attribuzione del bene.
La divisione si potrà pertanto concludere con l’attribuzione del bene ad altro condividente, ferma restando, naturalmente, la persistenza del diritto di abitazione, sempre che questo già gravasse sulla cosa prima della divisione.