Gli interventi del governo a favore dell’accesso al credito hanno ricevuto il nulla osta della Commissione europea. Si tratta degli atti messi in campo nel Decreto Legge n°17 del 17 marzo 2020, il cosiddetto “Cura Italia”, e nel Decreto Legge n°23 dell’8 aprile 2020, il “Decreto Liquidità”.
Il Decreto Liquidità all’articolo 13 ha modificato la disciplina collegata al Fondo di Garanzia per le PMI rispetto al precedente intervento del “Cura Italia”. Le modifiche al Fondo di Garanzia resteranno in vigore sino al 31 dicembre 2020. La garanzia è concessa a titolo gratuito e l’importo massimo garantito per singola impresa è stato innalzato a 5 milioni di euro.
Le garanzie sono ammesse per le imprese con meno di 500 dipendenti. La copertura della garanzia diretta è pari al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria dalla durata fino a 72 mesi. I decreti pongono specifici limiti all’importo totale che le operazioni finanziarie non possono superare: l’importo non deve superare il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019, il 25% del fatturato totale 2019 e il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e di investimento nei successivi 18 mesi (per le PMI) e nei successivi 12 mesi nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
Sono invece ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione i nuovi finanziamenti concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19, purché tali finanziamenti non superino i 25.000 euro, prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del beneficiario stando all’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale.
Per quanto riguarda le operazioni indicate il richiedente applica un tasso di interesse o un premio complessivo di garanzia che tenga conto della copertura dei soli costi di istruttoria e, soprattutto, non superiore al tasso calcolato nel seguente modo: tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS Ita a 5 anni, maggiorato dello 0,20%.
Ricapitolando, il Fondo di Garanzia per le PMI permetterà un importo massimo del finanziamento garantito di 5 milioni per ogni singolo soggetto, la garanzia è concessa a titolo gratuito, per i prestiti inferiori a 25.000 euro non occorre che le banche attendano il via libera del Fondo di Garanzia (garanzia diretta del 100%) e la durata dei finanziamenti sarà di massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a 24 mesi.