L’art. 26 del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) ha previsto che il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza l’applicazione di sanzioni e interessi:
- entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio, per il primo trimestre, se l’importo è inferiore a 250 euro
- entro il 20 ottobre 2020, nel caso in cui, invece, risulti inferiore a 250 euro l’importo complessivo dell’imposta dovuta per i primi sei mesi dell’anno.
Nulla cambia, invece, per le scadenze di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre.