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Decreto Liquidità: l’Agenzia Entrate risponde

Data di pubblicazione: 14 Aprile 2020

Con la Circolare n. 9/E del 13 aprile scoro l’Agenzia delle Entrate analizza le principali misure fiscali contenute nel Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (il cosiddetto "Decreto Liquidità"), recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, e fornisce le risponde alle domande più frequenti relative ai temi toccati dal Decreto.

Relativamente alla sospensione dei versamenti tributari, ad in particolare alla riduzione del fatturato per la sospensione dei versamenti, viene chiesto se per la sospensione dei versamenti di maggio, è richiesta una riduzione del fatturato nel (solo) mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019) o una riduzione cumulativa nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019).

Le Entrate su questo punto chiariscono che, in base a quanto stabilito all’art. 18 del Decreto (commi 1 e 3 e comma 6), ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va, dunque, valutata “rispettivamente” la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

  • del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020);
  • del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020).

La situazione di marzo, precisa l’Agenzia, deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio.

Potrà verificarsi il caso in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all’inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all’inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile.
Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo), conclude l’Agenzia Entrate, potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di aprile.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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