Tra i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la Circolare n. 8 del 3 aprile rientra anche quello legato alla sospensione delle attività relative alle indagini finanziarie.
L’articolo 67 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, al comma 1 prevede la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso ma “non sospende, né esclude, le attività degli Uffici”.
Ne deriva, chiariscono le Entrate, che non risultano sospese le richieste di preventiva autorizzazione a procedere, nei confronti degli intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, alla richiesta di fornire dati, notizie e documenti relativi ai rapporti con i clienti.
Tuttavia, restano valide le indicazioni già fornite agli uffici di sospendere le attività di controllo, volte ad evitare gli spostamenti del personale dipendente e il contenimento del contagio da coronavirus, solo qualora le stesse non risultino “indifferibili o urgenti”.