Nella Circolare n. 4 del 20 marzo 2020 l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni operative e i principali chiarimenti sulla trattazione delle varie tipologie di interpello nel periodo di sospensione dei termini disposto dal decreto "Cura Italia".
Come noto, infatti dall”8 marzo al 31 maggio del 2020 è stata disposta la sospensione dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.
In caso di mancata risposta alle istanze nei termini ordinari, in pratica, non può essere eccepita la formazione del silenzio assenso.
I predetti termini per la notifica della risposta inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° giugno 2020.
Durante il periodo di sospensione, precisano le Entrate, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica, potrà avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego di posta elettronica certificata o, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.