Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il decreto interministeriale che fissa le modalità di attribuzione dell’indennità riconosciuta dal comma 2 dall’art. 44 del decreto Cura Italia (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19).
Il decreto stabilisce che per il mese di marzo sarà attribuita un’indennità pari a 600 euro:
a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;
b) ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus Covid-19.
Per l’ottenimento dell’indennità i professionisti dovranno presentare apposita domanda agli enti di previdenza ai quali sono iscritti.
Per conoscere le altre Iniziative e contributi delle casse di previdenza “private” leggi qui.