A seguito della firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 28-03-2020 il decreto che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono quindi beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
In seguito all’emergenza Covid-19 l’operatività del fondo è stata estesa. Vi possono accedere ora anche i lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni e i lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria.
La Banca, da parte sua, deve fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente e che è disponibile sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle finanze.