Con il Decreto del 18 marzo 2020 il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito le modalità per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (c.d. Bonus pubblicità), istituito dall’articolo 57- bis del decreto-legge n. 50/2017, ed ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del suddetto credito d’imposta, con l’indicazione dei singoli importi, come risultanti dalle comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta può essere fruito mediante compensazione, da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento in esame e del relativo elenco allegato.
Unica eccezione riguarda i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore a 150.000 euro che, fatta salva l’ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, potranno fruire del credito mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92 del sopracitato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.