E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 (Supplemento Ordinario n. 10) del 29 febbraio 2020, la Legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.
L’articolo 1, comma 8, conferma la proroga al 30 giugno 2020 del termine di decorrenza dell’obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di avvalersi esclusivamente della apposita piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.
Dispone inoltre circa un obbligo per le amministrazioni pubbliche di avvalersi della medesima piattaforma.
Si incide qui su una disposizione transitoria contenuta nel decreto legislativo n. 217 del 2017, correttivo ed integrativo del decreto legislativo n. 179 del 2016, a sua volta modificativo del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale – CAD).
L’articolo 65, comma 2 del citato decreto legislativo n. 217 del 2017 prevedeva il termine del 1° gennaio 2019 per la decorrenza dell’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma preposta al pagamento elettronico, oggetto dell’articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla L. n. 12 del 2019 – il quale (al suo comma 4) ha posticipato quel medesimo termine al 31 dicembre 2019.
Se ne viene ora a disporre una ulteriore posticipazione, al 30 giugno 2020.
Inoltre si dispone che entro quel medesimo termine del 30 giugno 2020 i soggetti pubblici siano tenuti a integrare i loro sistemi di incasso in alternativa o con la piattaforma digitale per i pagamenti con modalità informatiche (di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale) o con altri soggetti pubblici o fornitori di servizi di incasso, che siano abilitati ad operare sulla piattaforma.
I soggetti pubblici qui considerati sono quelli indicati dall’articolo 2, comma 2 del codice dell’amministrazione digitale ossia: tutte le amministrazioni pubbliche (ivi comprese le autorità di sistema portuale nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione); i gestori di servizi pubblici (ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse); le società a controllo pubblico (come definite nel decreto legislativo n. 175 del 2016), escluse le società a partecipazione pubblica (che non rientrino tra i gestori di servizi pubblici) emettenti azioni o strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
Il mancato adempimento dell’obbligo di integrazione dei sistemi di incasso è previsto rilevare ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare (la quale è oggetto degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.).
Si ricorda che l’effettuazione di pagamenti verso le pubbliche amministrazioni con modalità informatiche (inclusi, per i micro-pagamenti, l’uso del credito telefonico) è stato oggetto di previsione da parte dell’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale.
Di questo, il comma 2 ha disposto che a tal fine l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) mettesse a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.
La competenza dell’AgID è stata successivamente trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla L. n. 12 del 2019.