Con la sentenza del 5 marzo 2020, causa C-48/19, la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che le prestazioni fornite per telefono, consistenti nel dare consulenze relative alla salute e alle malattie, possono rientrare nell’esenzione prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 sull’Iva, a condizione che esse perseguano uno scopo terapeutico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.