Con l’Ordinanza n. 1864 del 28 gennaio 2020 la Corte di Cassazione Sez. V Civile, ha ribadito che, per beneficiare dell’esenzione dall’I.V.A. prevista per le cessioni all’esportazione, deve essere fornita una prova certa ed incontrovertibile, quale l’attestazione di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana, poiché il regime probatorio dell’esportazione deve essere ricavato dalla disciplina doganale, non potendo l’operatore valersi di documenti alternativi rispetto al documento doganale, con la conseguenza che, nel caso in cui non sia stata fornita la prova della presentazione delle merci alla dogana di destinazione, l’operazione deve considerarsi come non effettuata ed equiparata ad una cessione nel territorio nazionale, soggetta ad I.V.A..