L’INPS, con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata per l’anno 2020.
Immutate le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.
L’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha, infatti, disposto che per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aliquota contributiva e di computo è dall’anno 2018 pari al 33%. Pertanto, anche per l’anno 2020, la percentuale resta ferma al 33%.
Permangono, confermate, anche le aliquote aggiuntive nella seguente misura:
– 0,50%, per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
– 0,22%, disposta dall’art. 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 791 della L. n. 296/2006;
– 0,51%, per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL.
Nella circolare, l’INPS specifica anche le modalità di ripartizione dell’onere contributivo e i minimali e massimali di riferimento.
A. Per quanto riguarda le aliquote contributive e di computo, l’INPS distingue le seguenti tipologie:
A1. Collaboratori e figure assimilate
Ai collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS si applica., anche per l’anno 2020 un’aliquota del:
– 34,23% (33% + 0,72% + 0,51% aliquote aggiuntive), se si tratta di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
– 33,72% (33% + 0,72% aliquote aggiuntive), se si tratta invece di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
A2. Liberi professionisti:
Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.
Pertanto, ai soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie si applica, anche per l’anno 2019, l’aliquota del 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva).
A3. Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2019, è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).
B. Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo:
B1. Aziende committenti
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
B2. Liberi professionisti.
L’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).
C. Massimale e Minimale
L’INPS, nella circolare n. 19/2019, dopo aver effettuato la distinzione tra le diverse aliquote spettanti, segnala anche quali sono i minimali ed i massimali da tenere in considerazione con riferimento all’onere contributivo.
C1. Per l’anno 2020 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a euro 103.055,00.
Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
C2. Per l’anno 2020 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a euro 15.953,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
– euro 4.103,11 (di cui euro 3.988,25 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;
– euro 5.379,35 (di cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
– euro 5.460,71 (di cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
Per scaricare il testo della circolare n. 12/2020 clicca qui.