In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la legge non prevede un automatismo nell’esercizio dei conseguenti poteri dell’ANAC ex art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, tale per cui questa, ricevuta la segnalazione, debba sempre e comunque procedere all’irrogazione di sanzioni, soprattutto se di natura “reale” ovverosia inibitorie dell’attività di impresa.
Trattandosi di una seria misura di prevenzione settoriale e generale de futuro, l’Autorità è tenuta a un’autonoma e motivata attività valutativa, di ordine tecnico-discrezionale, che – sulla base delle caratteristiche del fatto in rapporto alla mancata sua esternazione in sede di gara – stimi se ciò debba comportare verso ogni pubblica amministrazione appaltante l’inaffidabilità morale dell’impresa: e su tale seria stima, stabilisca proporzionatamente i termini in cui applicare la misura.
Lo stabilisce il TAR del Lazio, Sez. III-quater, sentenza 7 gennaio 2020, n. 70.
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